Bozza del decreto legge in attesa di pubblicazione
Il consiglio dei ministri ha approvato il 13 giugno 2014 il decreto legge Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese, con il quale ha confermato quanto anticipato dalla lettera del guardasigilli al CNF in materia di Processo civile telematico.
In particolare, il decreto prevede che la obbligatorietà del deposito telematico degli atti endo-processuali nel processo di cognizione e di esecuzione valga per le cause instaurate dal 30 giugno 2014, con notifica della citazione o deposito del ricorso.
Qui di seguito si riporta lo schema allegato alla newsletter del CNF. ATTENZIONE: la scheda di seguito riportata contiene solo la BOZZA del DL, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/06/2014, che potrebbe però subire delle modifiche prima della promulgazione da parte del Capo dello Stato.
MISURE PER L’INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE* |
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DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI | ||||
Procedimenti davanti al Tribunale | Obbligatorio | Facoltativo | Data | |
Iniziati a partire dal 30 giugno 2014 | SI | Dal 30-6-2014 |
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Iniziati prima del 30 Giugno 2014 | SI | Dal 30-6-2014 | ||
Iniziati prima del 30 giugno 2014 | SI | Dal 31-12-2014 |
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Per decreto ingiuntivo | SI | Dal 30-6-2014 |
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MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO | ||||
Quello indicato dalla ricevuta di avvenuta accettazione del server di posta del gestore mittente. Il deposito può essere eseguito mediante più messaggi di posta elettronica se il messaggio eccede la dimensione massima consentita | ||||
POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | ||||
Copie informatiche degli atti | Equivalenti all’originale anche senza firma digitale del cancelliere | Attestazione di conformità agli originali della copia informatica di atti da parte di difensori, consulenti tecnici, etc. | Esclusione degli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano prelievo di somme di denaro | |
DOMICILIO DIGITALE | ||||
Notifiche al difensore degli atti in materia civile | ||||
Effettuate di regola presso l’indirizzo PEC risultante dall’apposito elenco | Effettuate in via di eccezione presso la Cancelleria dell’ufficio |
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DIRITTO DI COPIA | ||||
Copia senza certificazioneEsenti le copie di atti estratte dal fascicolo informatico |
Copia autenticaEsenti le copie di atti estratte dal fascicolo informatico | |||
NOTIFICHE TRAMITE PEC | ||||
Non è più necessaria l’autorizzazione da parte del Coa | Prevista esenzione dalla marca da bollo | |||
Il tempo delle notifiche telematiche rimane fissato a ore 7.00-21.00 | Se la notifica telematica è effettuata dopo le ore 21.00 si considera perfezionata alle 7.00 del giorno successivo | |||
VERBALE D’UDIENZA | ||||
Eliminata la sottoscrizione delle parti del verbale redatto in via digitale | Eliminata la sottoscrizione dei testimoni del verbale redatto in via digitale |
Pubblicato il 23 giugno 2014, in Processo civile telematico con tag avvocati, pct, processo telematico. Aggiungi il permalink ai segnalibri. Lascia un commento.
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